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Notizie - Dalla Cancelleria Vescovile per i Parroci

Disposizioni su alcuni casi di matrimonio

Si vuole fornire, qui di seguito, alcune risposte a precise situazioni concrete circa il matrimonio di catecumeni, per procedere con maggiore chiarezza anche nel dialogo con i catecumeni stessi.

1. Coniugi entrambi catecumeni già sposati civilmente: in questo caso, ricevendo il Battesimo, ricevono anche la grazia sacramentale del Matrimonio (cfr. Can. 1055), per cui non si celebra il rito religioso del Matrimonio (si annoti nella stessa data del Battesimo il matrimonio in calce all’atto). Se avranno bisogno dell’atto di matrimonio, si rivolgeranno al Municipio, oppure presenteranno la copia dell’unico atto di Battesimo, Cresima e Matrimonio. Se richiesto, può essere fatta la benedizione dei coniugi (cfr. Benedizionale pag. 215ss).

2. Nubendi entrambi catecumeni che convivono: si deve celebrare il rito del Matrimonio in una data ravvicinata dopo la celebrazione del Battesimo.

3. Coniugi, di cui una parte catecumena e una parte cattolica, già sposati civilmente: innanzitutto va regolarizzata la posizione matrimoniale della parte cattolica. Perciò, prima del Battesimo, si celebri il Matrimonio di disparità di culto (cfr. Nuovo Rito del Matrimonio pag. 95ss) oppure si chieda la “sanatio in radice” del matrimonio civile qualora non sia consigliabile la celebrazione religiosa del Matrimonio. Se le condizioni lo consentono, si può anche celebrare il rito del Matrimonio in una data ravvicinata dopo la celebrazione del Battesimo oppure subito dopo il Battesimo in un’unica celebrazione.

4. Nubendi, di cui una parte catecumena e una parte cattolica, che convivono: in primo luogo è da regolarizzare la posizione matrimoniale della parte cattolica. Perciò si celebri il Matrimonio di disparità di culto (cfr. Nuovo rito del Matrimonio pag. 95ss). Se le condizioni lo consentono, si può celebrare il rito del Matrimonio subito dopo il Battesimo in un’unica celebrazione.

Si ricorda, inoltre, che per celebrare il Sacramento della Confermazione di candidati già battezzati sposati civilmente o conviventi, di norma il Sacramento della Confermazione non preceda la celebrazione del Matrimonio (cfr. Decreto generale sul matrimonio canonico n. 8).

Mons. Mario Balladore, cancelliere vescovile

Data: 23/09/2015



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