Statuto
STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
NATURA, FINALITÀ E COMPITI
Art. 1
È costituito, nella Diocesi di Tortona, il Consiglio Presbiterale secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e del Sinodo diocesano, a norma dei canoni 495-501 del Codice di Diritto Canonico.
Tenuto conto che il Consiglio Presbiterale deve rappresentare il più possibile il presbiterio e che il numero dei presbiteri operanti nella Diocesi è in una misura tale da poter essere facilmente convocato in assemblea, il Consiglio Presbiterale è fatto coincidere con l’Assemblea del clero, costituita a norma degli articoli seguenti.
Art. 2
Il Consiglio Presbiterale ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500, § 2).
Il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461, § 1); l’erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (can. 515, § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (art. 33 delle “Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia”); l’istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536, § 1); la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (can 1222, § 2); l’imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263).
Il Consiglio può essere opportunamente informato dei fatti rilevanti relativi alla vita della Diocesi.
Non sono pertinenti al Consiglio Presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.
COMPOSIZIONE
Art. 3
Sono membri del Consiglio Presbiterale tutti i sacerdoti secolari incardinati e residenti nella Diocesi e quelli extra-diocesani, secolari e religiosi, in servizio alla diocesi con incarico pastorale affidato con Decreto vescovile (can. 498, § 1,2).
ORGANI
Art. 4
Il Consiglio Presbiterale esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:
- Moderatori
- Segretario
- Commissioni che, il Vescovo, all’occorrenza, può costituire.
Il Vescovo è il presidente del Consiglio Presbiterale, lo convoca e lo presiede personalmente. Può farsi anche rappresentare da un suo delegato.
Art. 5
I Vicari episcopali, in qualità di moderatori, hanno il compito di introdurre l’ordine del giorno, indicare il tempo di discussione, coordinare gli interventi dei Consiglieri, proporre eventuali votazioni e curare una sintesi conclusiva della discussione svolta.
Art. 6
Il Consiglio Presbiterale, a maggioranza assoluta, elegge un consigliere come Segretario, che ha tra i compiti l’invio della convocazione, la redazione del verbale della sessione con la registrazione delle presenze e la tenuta dell’archivio.
Art. 7
Fra i membri del Consiglio Presbiterale, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (can. 502).
Su proposta del Vescovo, il Consiglio Presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell’imposizione del suo trasferimento (can. 1742, § 1 e can. 1750).
SESSIONI
Art. 8
Il Consiglio Presbiterale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno; in seduta straordinaria, qualora le necessità lo richiedano, o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Le date delle sessioni, come le loro conclusioni, sono rese pubbliche.
Il Consiglio è convocato, a cura del Segretario, con invito personale, fatto recapitare anche per via elettronica, almeno otto giorni prima, contenente ordine del giorno, verbale della riunione precedente ed eventuale documentazione.
Art. 9
I Vicari foranei possono raccogliere, nei Vicariati, proposte e consigli per la formazione dell’ordine del giorno. Le proposte e i consigli vengono inviati al Segretario, che a sua volta li trasmette al Vescovo. Il Vescovo provvede a redigere l’ordine del giorno.
Art. 10
All’inizio di ogni riunione viene approvato a maggioranza assoluta dei presenti il verbale della riunione precedente.
Art. 11
Al termine della sessione o della trattazione dei singoli punti all’ordine del giorno, al Consiglio può essere richiesto di esprimere un proprio parere attraverso il voto, su invito del Presidente.
Art. 12
Le votazioni avvengono per alzata di mano; sono segrete su proposta del Presidente.
La votazione è valida al raggiungimento della maggioranza degli aventi diritto presenti.
Nel caso di elezioni, qualora si richieda la maggioranza assoluta dei presenti e questa non venga raggiunta, si procede secondo quanto disposto dal diritto (can. 119, 1°).
Art. 13
Le conclusioni del Consiglio verranno portate a conoscenza della comunità ecclesiale nei modi ritenuti più idonei e opportuni dal Presidente.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Diritto Canonico.
Art. 15
Il presente Statuto è approvato ad experimentum per un anno.
Tortona, dal Palazzo Vescovile, il 08 febbraio 2023.
✠ Guido Marini
Vescovo
Mons. Mario Balladore
Cancelliere