Lunedì, 09 Dicembre 2024
Diocesi di Tortona
Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Guido Marini
Vescovo

Statuto

STATUTO

DEL CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE

 

 

Art. 1 - NATURA

Il Capitolo eretto nella chiesa Cattedrale di Tortona è il “collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale; spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal Diritto o dal Vescovo diocesano” (can. 503 CIC). Il Capitolo della Cattedrale di Tortona è stato approvato civilmente il 30 maggio 1990 e gode di personalità giuridica canonica e civile. La denominazione del Capitolo tortonese è di San Lorenzo.

Nello spirito del n. 41 della Costituzione Apostolica del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium, il Capitolo è chiamato a esprimere la vicinanza del presbiterio al Vescovo nell’atto di presiedere la Liturgia in Cattedrale. In particolare:

a)     partecipa alle solenni liturgie presiedute dal Vescovo;

b)    celebra coralmente alcune parti della Liturgia delle Ore nelle modalità previste dal Regolamento;

c)     attende all’azione liturgica in Cattedrale, in particolare al sacramento della Penitenza, per l’utilità spirituale dei fedeli;

d)    attende ai compiti ed esprime i pareri richiesti dal Vescovo;

e)     attende ai compiti ed esprime i pareri richiesti dal Prefetto.

Al servizio prestato dai Canonici può corrispondere una rimunerazione, secondo le norme previste dall'Istituto per il sostentamento del Clero.

 

Art. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Capitolo è ordinariamente composto da dodici Canonici effettivi, i cui titoli sono: S. Maria Assunta, S. Annunziata, S. Innocenzo, S. Sisto, S. Stefano, S. Marziano, S. Onofrio, S. Pietro in Vincoli, SS. Giovanni Battista e Ammonio, S. Riccardo, S. Alberto, SS. Vitale, Agricola e Apollonia.

Per antica tradizione, il Capitolo conta fra i suoi membri tre dignità di nomina vescovile che sono, in ordine di precedenza: il Preside (detto anche Arcidiacono), il Prefetto (detto anche Arciprete) e il Penitenziere (detto anche Primicerio). Gli ulteriori titoli di precedenza in Capitolo spettano agli altri Canonici secondo l’anzianità di nomina.

A norma del can. 509 CIC spetta al Vescovo diocesano, sentito il Capitolo, conferire tutti e singoli i canonicati. Il Vescovo conferisce il canonicato a sacerdoti che si distinguano per dottrina e integrità di vita, e abbiano esercitato lodevolmente il ministero per almeno quindici anni. Dopo la nomina, il Canonico emette la professione di fede davanti al Vescovo e viene immesso nel nuovo ufficio con apposito rito.

 

Art. 3 - PRESIDENZA E LEGALE RAPPRESENTANZA

Il Capitolo è presieduto dal Preside, che è al medesimo tempo legale rappresentante dell’ente “Capitolo della Cattedrale”. La dignità di Preside è di norma rivestita dal Vicario Generale della Diocesi.

Il Prefetto è il Parroco della Cattedrale o nel caso di Parrocchia affidata in solidum a più sacerdoti il Moderatore a norma del can. 517 §1 CIC. Il Prefetto coordina e sovraintende il servizio in Cattedrale in ogni suo aspetto: il servizio di competenza dei Canonici e quello affidato al personale e al clero addetto, provvedendo di volta in volta alle sostituzioni che si rendano necessarie. Per il servizio alla Cattedrale il Prefetto si avvale della collaborazione del Seminario diocesano, dei diaconi permanenti, dei consacrati e dei volontari laici; allo stesso scopo cura il rapporto con il Vicariato della Città. Spetta al Prefetto presentare annualmente al Vescovo relazione sull’attività del Capitolo e il servizio prestato dai singoli Canonici. 

 

Art. 4 - IL PENITENZIERE

Il Vescovo nomina tra i Canonici il Penitenziere che, in forza del suo ufficio, ha la facoltà non delegabile di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate e non riservate alla Santa Sede (cfr. can. 508 CIC).

 

Art. 5 - COMPITI LITURGICI E MINISTERIALI

È dovere dei Canonici della chiesa Cattedrale:

a)     celebrare coralmente la Liturgia delle Ore a norma del Regolamento.

b)    partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia e alle altre solenni celebrazioni liturgiche, in particolare nelle seguenti ricorrenze: Immacolata, Natale, Epifania, S. Marziano, Messa Crismale, Triduo Sacro, Pasqua, S. Croce, Pentecoste, Solennità del Corpo e Sangue del Signore, Tutti i Santi. Il Canonico che sia anche Parroco in una Parrocchia diversa dalla Cattedrale è tenuto a partecipare alle celebrazioni di S. Marziano, della Messa Crismale, della S. Croce e, se celebrata in Cattedrale, della Veglia di Pentecoste.

c)     presentarsi quotidianamente a turno per la celebrazione del Sacramen­to della riconciliazione, essere disponibili per altre attività pastorali a richiesta del Vescovo o del Prefetto.

 

Art. 6 - IL SEGRETARIO

Il Capitolo nomina tra i suoi membri il Segretario. Al Segretario spetta la redazione del verbale delle riunioni, la cura della corrispondenza e la custodia dell’archivio corrente.

 

Art. 7 - ADUNANZE CAPITOLARI

Il Capitolo è presieduto dal Preside; in caso di sua impossibilità è presieduto dal Canonico più anziano di nomina. La convocazione ordinaria del Capitolo avviene tramite lettera, che il Segretario fa pervenire ai Canonici con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata e l’indicazione dell’ordine del giorno. Le adunanze capitolari sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni semestre e sono presiedute dal Preside; le altre sono convo­cate dal Vescovo o dal Preside per particolari esigenze. Le delibere riguardanti argomenti di maggiore importanza o con riferimento a persone saranno prese con voto segreto. Le altre delibere con voto orale raccolto dal Segretario. A norma delle vigenti disposizioni (cfr. can. 119 e 506 §1 CIC) per la validità delle delibere capitolari occorre la maggioranza assoluta dei presenti. In ogni caso, la presen­za dei Canonici richiesta non dev'essere inferiore alla metà più uno dei membri del Capitolo. Il Vescovo diocesano partecipa all’adunanza capitolare ogni volta che lo ritenga opportuno o voglia udire il parere del Capitolo circa la nomina di un Canonico. Prima di ogni adunanza capitolare si preghi l’invocazione allo Spirito Santo e si termini con una preghiera alla Madre di Dio.

 

Art. 8 - ASSENZE E DISPENSE

Sono dispensati dal servizio in Cattedrale i Canonici malati e quelli dispensati dal Vescovo.

 

Art. 9 - CANONICI ONORARI

Oltre ai Canonici effettivi fanno parte del Capitolo alcuni Canonici onorari i quali non hanno l'obbligo di partecipare alle celebrazioni corali né alle adunanze capitolari e non hanno diritto di voto. Essi sono nominati dal Vescovo, sentito il parere del Capitolo.

 

Art. 10 - ABITO CORALE

L'abito corale per i Canonici effettivi e onorari è il seguente: nei giorni feriali, cotta su abito talare; in quelli festivi, rocchetto su abito talare con mozzetta canonicale. Ogni singolo Canonico è tenuto a sostenere personalmente le spese per l'acquisto e la decorosa manutenzione del proprio abito corale.

 

Art. 11- MODIFICHE ALLO STATUTO

II presente Statuto e ciascun articolo del medesimo non possono essere modificati o abrogati se non con delibera capitolare di due terzi dei Canonici regolarmente convocati e presenti, e approvata dal Vescovo.

 

Art. 12 - REGOLAMENTO

Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Rego­lamento, emanato con atto capitolare ed approvato dal Vescovo.

 

 

A norma del can. 505 il presente Statuto è stato stabilito con legittimo atto capitolare nell'adunanza del 5/06/2024 e approvato dal Vescovo con decreto n. 68/2024/C  in data 22 ottobre 2024  “ad exsperimentum” per tre anni.

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REGOLAMENTO

DEL CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE

 

Per l'attuazione dello Statuto capitolare secondo quanto richiesto all'art. 12 dello stesso Statuto viene definito il seguente Regolamento.

 

I - LITURGIA DELLE ORE E SANTA MESSA CAPITOLARE

È affidato al senso di dovere e servizio di ogni singolo Canonico di partecipare alla Liturgia corale delle Ore e alle altre celebrazioni capitolari. La Liturgia delle Ore (Ufficio delle Letture e Lodi) ha luogo in ora opportuna il mercoledì e il sabato. La Santa Messa capitolare è celebrate il mercoledì alle ore 8.

 

II - COLLABORAZIONE PASTORALE

I Canonici danno, a turno, la loro collaborazione in Cattedrale per la celebrazione delle SS. Messe e/o del Sacramento della Riconciliazione a orario pastoralmente utile.

 

III - SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Capitolo, ha il compito di redigere i verbali delle varie adunanze, registrare accuratamente i risultati delle votazioni e curare la cronaca degli avvenimenti capitolari degni di rilievo. Anche l'archivio e la biblioteca capitolari sono affidati alla diligente custodia del Segretario.

 

IV - INFERMITÀ

Quando un Canonico viene a essere seriamente infermo, sarà dovere delicato e prezioso degli altri confratelli accompagnarlo con vera carità sacerdotale, aiutandolo a vivere con edificazione il grave momento e assi­stendolo con tutti i conforti spirituali della fede. Qualora se ne avvertisse la convenienza, sarà pure espressione di carità dare suggerimenti opportuni per la disposizione testamentaria dei beni materiali.

 

V - ESEQUIE E SUFFRAGI

Le esequie dei Canonici effettivi hanno luogo in Cattedrale e la loro sepoltura nella cappella loro riservata al Cimitero di Tortona, salva loro diversa volontà. Le stesse disposizioni valgono per i Canonici onorari già effettivi. In tale circostanza, il Capitolo partecipa collegialmente; e, come segno di fraternità sacerdotale, i singoli Canonici celebreranno per il confratello defunto due Sante Messe. Rimane poi dovere del Capitolo conservare la pia tradizione per cui, dal 2 al 10 Novembre, annualmente, hanno luogo, previo avviso, una concelebrazione di suffragio per i Vescovi e per i Canonici defunti.  La cura e il decoro della Cappella dei Canonici sono demandati al Prefetto.

 

VI - CAPITOLO E PARROCCHIA

Al Capitolo della Cattedrale è-affiancata e da esso separata (can. 510 CIC) la Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Lorenzo, retta dal Parroco/Moderatore che funge anche da Arciprete capitolare.

 

VII - RAPPORTI PARROCCHIA - CAPITOLO

I rapporti tra il Capitolo e la Parrocchia sono regolati nel mutuo rispetto delle esigenze dei due enti e nella concordia dei sacerdoti che vi sono interessati, avendo come fine il bene spirituale dei fedeli secondo il disposto del can. 510 § 3 CIC.

 

VIII - AMMINISTRAZIONE

Sia il Capitolo che la Parrocchia amministrano i propri beni secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni. Le offerte raccolte in Cattedrale sotto qualsiasi forma o a qualunque titolo si presumono di spettanza della Parrocchia.

 

IX - ATTIVITA PASTORALE DELLA PARROCCHIA

La Parrocchia, a norma del can. 510 §2 CIC, svolge la piena e continua attività pastorale, mentre il Capitolo, in conformità all' art. 2 del presente Regolamento, offre alla Parrocchia tutta la sua possibile collaborazione per il bene pastorale dei fedeli.

 

X - SERVIZIO CONFESSIONI

Il Canonico Penitenziere e il Prefetto di comune accordo dispongono e provvedono per tutto quanto riguarda un ben ordinato servizio delle Confessioni in Cattedrale; servizio che rimane indispensabile per il vero bene spirituale dei fedeli. 

 

XI - ORGANISTA E MASTERO DI CAPPELLA

L’Organista della Cattedrale e il Maestro di Cappella, nominati dal Vescovo, si rendono disponibili per le celebrazioni liturgiche che si svolgono in Cattedrale, secondo quanto indicato nel Regolamento della Cappella Musicale.

 

XII - SACRISTA

Al Prefetto è demandata la diligente conservazione delle vesti liturgiche e degli altri oggetti di culto appartenenti alla Cattedrale. Il Sacrista, scelto dal Prefetto, serve sia il Capitolo sia la Parrocchia.

 

 

A norma del can. 505 il presente Statuto è stato stabilito con legittimo atto capitolare nell'adunanza del 5/06/2024 e approvato dal Vescovo con decreto n. 68/2024/C  in data 22 ottobre 2024  “ad exsperimentum” per tre anni.


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